Art. 6.
(Numero massimo dei bagnanti e
recinzione delle vasche).

      1. A ciascuna vasca può essere contemporaneamente ammesso un numero di bagnanti non superiore ad un terzo dei metri quadrati di superficie della vasca.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le vasche devono essere munite, lungo tutto il loro perimetro, di una recinzione alta metri 1,50 e distante dai tre ai cinque metri dal bordo della vasca.
      3. Si accede alla zona vasca da due o più passaggi praticati lungo la recinzione e muniti di meccanismi di blocco automatico quando sia raggiunto il numero di

 

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bagnanti consentito. L'uscita dalla zona vasca avviene attraverso altri due o più passaggi lungo la recinzione, muniti di meccanismi sincronizzati con quelli di entrata ai fini della costante verifica del numero delle presenze.
      4. Gli assistenti ai bagnanti hanno in dotazione strumenti di continuativa lettura del numero dei bagnanti presenti nella zona vasca e curano il regolare funzionamento del meccanismo di rilevazione di cui al presente articolo.
      5. Nel caso di temporaneo guasto dei meccanismi di cui al comma 4 e fino alla tempestiva riparazione, gli assistenti bagnanti effettuano a vista i controlli necessari ad impedire un flusso di bagnanti superiore al limite stabilito e vietano gli accessi alla zona oltre tale limite.